La convocazione dell’assemblea con la mail è possibile solo se è “posta certificata” sia quella del mittente che quella del destinatario.
L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale non può essere comunicato con un’e-mail ordinaria, pena la possibile invalidazione della deliberazione successivamente adottata, infatti le forme di comunicazione dell’avviso di convocazione sono individuate dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono tassative.
Il succitato art. 66 disp, att. c.c. prima della riforma, si limitava a prevedere i tempi di comunicazione dell’avviso di convocazione; sulla forma, nessuna indicazione.
È poi arrivata la riforma, ed il nuovo art 66 disp. att. c.c. recita che l’avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Secondo il Tribunale di Genova, con la sentenza 3350/14, le comunicazioni via e-mail sono valide solamente se avvengono tra due indirizzi di posta elettronica certificata, poiché solo a queste la legge riconosce il valore della tradizionale raccomandata.
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